
COMUNICATO FIALS FROSINONE AL PERSONALE EX COORDINATORE
Sulla questione dell’annullamento delle proroghe degli incarichi di coordinamento oramai tutti intervengono come ad una gara di “chi la spara più grossa”. Si ha l’impressione che nessuno abbia letto l’Ordinanza del Tribunale e soprattutto che nessuno abbia letto ed interpretato il contratto collettivo. Le sigle sindacali non propongono soluzioni ma cercano di alimentare il fuoco del disagio. Si ha l’impressione che sia il Management aziendale e soprattutto la dirigenza delle professioni infermieristiche e sanitarie lascino “gridare” al cielo le sigle sindacali (che giungono a “sparare” sciocchezze, non potendosi definirsi diversamente dal punto di vista giuridico su un possibile intervento del Prefetto per limitare l’efficacia dell’Ordinanza del Tribunale!!) assecondando una condotta aziendale a dir poco disarmante: una dirigente delle professioni sanitarie indice una riunione per il 05 gennaio con tutti i coordinatori per “partorire” una soluzione disarmante; l’altro dirigente anticiperebbe ai (ex) coordinatori la soluzione aziendale ovvero l’indizione di nuove selezioni per gli incarichi dopo che si è espletata la contrattazione integrativa.
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COMUNICATO FIALS – ENNESIMA CONDANNA DELLA ASL DI FROSINONE PER CONDOTTA ANTISINDACALE DA PARTE DELLA FIALS
Assegnare alle OO.SS. una sala riunioni “in via permanente ma non esclusiva” integra gli estremi del comportamento antisindacale. Lo ha affermato il Tribunale di Frosinone con Ordinanza del 23 dicembre 2025 a seguito del ricorso della Fials che aveva lamentato che il locale assegnato dall’azienda alle Organizzazioni sindacali (direzione generale piano -1), incluso la Fials, era inidoneo alla sua destinazione in quanto non destinato esclusivamente all’attività sindacale ma anche alle varie esigenze aziendali. Come noto, l’art. 27 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) in merito ai locali delle rappresentanze sindacali aziendali stabilisce che il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Tale disposizione richiede che il locale assegnato sia caratterizzato da due requisiti essenziali: l’idoneità e la permanente disponibilità. Sul primo requisito il Tribunale ha ritenuto che sussiste l’esigenza di riservatezza delle attività sindacali, correlata alla disponibilità esclusiva di locali da parte delle OO.SS., circostanza funzionale, tra l’altro, alla possibilità di lasciare nella sala eventuali documenti riservati del lavoratore o del sindacato.
COMUNICATO FIALS: ANNULLATI I VIGENTI 90 INCARICHI di organizzazione per le funzioni di Coordinamento per il personale delle Professioni Sanitarie alla ASL di Frosinone
La Fials, con ricorso ex art. 28 St. Lav., ha chiesto di accertare e dichiarare che l’adozione da parte della A.S.L. di Frosinone delle delibere n. 225 del 26.3.2025 e n. 792 del 30.9.2025, che hanno disposto la proroga degli incarichi di organizzazione per le funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie, ha impedito e/o comunque limitato l’esercizio dell’attività sindacale dell’organizzazione ricorrente, in quanto tali proroghe non risultano previste né dal CCNL 2018 né dal CCNL 2019/2021, che contemplano esclusivamente il rinnovo degli incarichi, subordinato a valutazione positiva. Il Tribunale, con Ordinanza del 23 dicembre 2025, ha accolto integralmente il ricorso.
Gli incarichi erano stati conferiti sulla base della disciplina del CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018 che, all’art. 19, prevedeva esclusivamente la possibilità del rinnovo dell’incarico e non della sua proroga, subordinando il rinnovo all’adozione di una valutazione positiva al termine dell’incarico. Nel caso in esame, tutti i soggetti incaricati ad aprile 2022 non sono stati oggetto di valutazione, circostanza che ha precluso il rinnovo dei loro incarichi, mentre la disciplina del CCNL del 2022 non prevedeva la possibilità di prorogare gli incarichi medesimi.





