Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità Segreteria di Frosinone e Latina
 
COMUNICATO FIALS – ENNESIMA CONDANNA DELLA ASL DI FROSINONE PER CONDOTTA ANTISINDACALE DA PARTE DELLA FIALS

COMUNICATO FIALS – ENNESIMA CONDANNA DELLA ASL DI FROSINONE PER CONDOTTA ANTISINDACALE DA PARTE DELLA FIALS

Assegnare alle OO.SS. una sala riunioni “in via permanente ma non esclusiva” integra gli estremi del comportamento antisindacale. Lo ha affermato il Tribunale di Frosinone con Ordinanza del 23 dicembre 2025 a seguito del ricorso della Fials che aveva lamentato che il locale assegnato dall’azienda alle Organizzazioni sindacali (direzione generale piano -1), incluso la Fials, era inidoneo alla sua destinazione in quanto non destinato esclusivamente all’attività sindacale ma anche alle varie esigenze aziendali. Come noto, l’art. 27 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) in merito ai locali delle rappresentanze sindacali aziendali stabilisce che il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Tale disposizione richiede che il locale assegnato sia caratterizzato da due requisiti essenziali: l’idoneità e la permanente disponibilità. Sul primo requisito il Tribunale ha ritenuto che sussiste l’esigenza di riservatezza delle attività sindacali, correlata alla disponibilità esclusiva di locali da parte delle OO.SS., circostanza funzionale, tra l’altro, alla possibilità di lasciare nella sala eventuali documenti riservati del lavoratore o del sindacato.

Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene dotata di arredi e strumenti che consentono di tenere riunioni in maniera riservata, la sala in questione non è immediatamente identificabile con la necessaria denominazione come sala destinata alle riunioni sindacali, in quanto utilizzata anche dall’amministrazione per riunioni di vario tipo, elemento indicativo della sua inidoneità allo scopo di consentire l’esercizio delle funzioni sindacali. Quanto al secondo requisito, per il Tribunale la disponibilità permanente non può essere dissociata dall’esclusività del suo utilizzo. La ASL aveva invece affermato che, stante la carenza di sale riunioni all’interno dell’azienda, la sala in questione, pur se posta a disposizione dei sindacati in via permanente, non lo era in via esclusiva, potendo essere utilizzata anche dall’azienda e dai dipendenti quando non fosse servita alle RSA per l’esercizio delle loro funzioni. In realtà, ha precisato il Tribunale, la sala non era assegnata in maniera esclusiva alle OO.SS. per le loro attività, potendone queste disporre solo previa istanza all’Ufficio Relazioni Sindacali che, come precisato nella memoria di costituzione della ASL, riceve le istanze di utilizzo della stanza assegnata in via permanente e coordina l’esigenza sindacale con le altre aziendali, tra le quali anche quelle sanitarie, attribuendo alla prima un profilo prioritario. Da ciò deriva che la disponibilità della sala in questione da parte delle OO.SS. non può ritenersi permanente perché presuppone una richiesta e il contemperamento con altri interessi. È irrilevante quanto dedotto dalla ASL in merito alla priorità attribuita dall’Ufficio Relazioni Sindacali all’esigenza sindacale nel coordinamento dell’utilizzo della sala, poiché la mancanza di esclusività dell’uso sindacale e l’utilizzazione del medesimo locale anche da parte dell’amministrazione non risultano funzionali agli interessi delle OO.SS., che, a fronte di esigenze contingenti anche urgenti, devono di volta in volta rivendicarne l’uso affermandone la prevalenza. In tale contesto si determina un potenziale conflitto tra sindacati e lavoratori, da un lato, e amministrazione aziendale, dall’altro, con conseguenti difficoltà per i lavoratori coinvolti e un potenziale rischio di compromissione dell’esercizio dell’attività sindacale. Il Tribunale ha rilevato che la possibilità per le OO.SS. di chiedere ai lavoratori presenti nel locale di allontanarsi per cedere l’uso alle RSA pone queste ultime in una situazione di disagio e può facilmente dare adito a frizioni o incomprensioni tra lavoratori e loro rappresentanti sindacali. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto antisindacale la condotta dell’azienda per la mancata assegnazione, in via permanente ed esclusiva, di un locale idoneo allo svolgimento dell’attività sindacale delle RSA, dotato di segni distintivi che ne identifichino immediatamente la destinazione sindacale e che assicurino la necessaria privacy dei soggetti fruitori.

Il Segretrario Provinciale FIALS
D’Angelo Francesco

avv Giuseppe Tomasso