Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità Segreteria di Frosinone e Latina
 
COMUNICATO FIALS: ANNULLATI I VIGENTI 90 INCARICHI di organizzazione per le funzioni di Coordinamento per il personale delle Professioni Sanitarie alla ASL di Frosinone

COMUNICATO FIALS: ANNULLATI I VIGENTI 90 INCARICHI di organizzazione per le funzioni di Coordinamento per il personale delle Professioni Sanitarie alla ASL di Frosinone

La Fials, con ricorso ex art. 28 St. Lav., ha chiesto di accertare e dichiarare che l’adozione da parte della A.S.L. di Frosinone delle delibere n. 225 del 26.3.2025 e n. 792 del 30.9.2025, che hanno disposto la proroga degli incarichi di organizzazione per le funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie, ha impedito e/o comunque limitato l’esercizio dell’attività sindacale dell’organizzazione ricorrente, in quanto tali proroghe non risultano previste né dal CCNL 2018 né dal CCNL 2019/2021, che contemplano esclusivamente il rinnovo degli incarichi, subordinato a valutazione positiva. Il Tribunale, con Ordinanza del 23 dicembre 2025, ha accolto integralmente il ricorso.

Gli incarichi erano stati conferiti sulla base della disciplina del CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018 che, all’art. 19, prevedeva esclusivamente la possibilità del rinnovo dell’incarico e non della sua proroga, subordinando il rinnovo all’adozione di una valutazione positiva al termine dell’incarico. Nel caso in esame, tutti i soggetti incaricati ad aprile 2022 non sono stati oggetto di valutazione, circostanza che ha precluso il rinnovo dei loro incarichi, mentre la disciplina del CCNL del 2022 non prevedeva la possibilità di prorogare gli incarichi medesimi.

Va inoltre considerato che la scadenza degli incarichi conferiti sulla base del CCNL del 21.5.2018 è intervenuta dopo la stipula del nuovo CCNL del Comparto Sanità 2019/2021 del 22.11.2022, il quale ha introdotto un diverso sistema di classificazione del personale (art. 15) e criteri differenti per l’individuazione degli incarichi (art. 24). All’art. 36, il CCNL del 2022 ha espressamente disciplinato l’ipotesi della presenza di incarichi già assegnati con il sistema previsto dal precedente CCNL, stabilendo in modo inequivoco che resta ferma in ogni caso la scadenza precedentemente definita degli incarichi conferiti in base al CCNL del 2018.

Tale previsione rende illegittima l’adozione da parte della A.S.L. delle delibere di marzo e settembre 2025, in quanto gli incarichi in questione, conferiti il 31.3.2022, andavano a scadenza il 31.3.2025 e risultavano, ai sensi dell’art. 36 del nuovo CCNL, in essere alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di contratto del 22 novembre 2022. Ne consegue che si sarebbe dovuto procedere alla semplice trasposizione prevista dalla norma, con l’assegnazione delle nuove denominazioni degli incarichi, mantenendo però la durata originariamente definita al 31.3.2025, non prorogabile.

Solo successivamente, una volta operata la trasposizione, la A.S.L. avrebbe potuto procedere, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del CCNL del 2022, al rinnovo dell’incarico, distinto dalla mera proroga in quanto subordinato alla valutazione positiva e alla verifica dell’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nei due anni precedenti. La normativa contrattuale non impone né la proroga né il rinnovo degli incarichi, ma attribuisce all’Azienda una mera facoltà di rinnovo, previa valutazione positiva, restando comunque possibile il mancato rinnovo e il rientro degli incaricati nel ruolo precedentemente ricoperto.

In conclusione, le due proroghe degli incarichi conferiti ex art. 14 del CCNL 21.5.2018, disposte dalla A.S.L. di Frosinone dal 31.03.2025 al 30.09.2025 e successivamente dal 30.09.2025 al 31.03.2026 con le delibere n. 225/2025 e n. 792/2025, sono state adottate in violazione della disciplina del CCNL del 22.11.2022, durante la cui vigenza è intervenuta la scadenza degli incarichi stessi.

Il Tribunale ha pertanto accertato e dichiarato il carattere antisindacale della condotta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, ordinando la rimozione degli effetti della condotta lesiva mediante l’annullamento dei provvedimenti di proroga, la promozione dell’informativa sindacale sulle materie oggetto di causa, l’attivazione della contrattazione integrativa aziendale e la formulazione, previo confronto, di un nuovo regolamento sul conferimento e sulla graduazione degli incarichi. Considerata la rilevanza della questione, il Giudice ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento giudiziario sul sito aziendale e la sua affissione nelle bacheche delle unità produttive aziendali.

23 dicembre 2025
Il Segretario Provinciale Fials
Francesco D’Angelo

Avv. Giuseppe Tomasso